Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge !° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali
e pericolosi di cui l’ articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Promozione della cultura e dell’arte;
Tutela dei diritti civili;
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da essa affidata a università, enti di ricerca ed altre fondazioni
che svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.